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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 387. Abrogato dall'art. 29 D.P.R. 30 giugno 1955 n. 1544. Sezione II Disposizioni pel pagamento delle spese fisse. Art. 388. Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli artt. da 357 a 368, viene disposto dalle delegazioni del tesoro nei modi seguenti: 1° in base a note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agli impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese di ufficio, di rappresentanza, di giro e simili; 2° per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte scadenze, sotto la responsabilità del capo dell'ufficio o dell'ente locatario, il quale è tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta all'ufficio provinciale del tesoro competente. 3° mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio; 4° mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le altre spese fisse. Art. 389. Gli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro devono essere firmati dal capo d'ufficio o da chi fosse da lui delegato, con atto comunicato alla Corte dei conti, per mezzo della direzione generale del tesoro. Debbono inoltre essere muniti del suggello di ufficio. Art. 390. Le note nominative sono compilate rispettivamente dai capi delle magistrature e da quelli degli altri uffizi competenti, separatamente per località ove deve farsene il pagamento, e debbono essere trasmesse alle delegazioni del tesoro in tempo prossimo alla scadenza delle rate da pagarsi. Le dichiarazioni di nulla osta per i fitti dei locali sono compilate dai capi delle amministrazioni, o degli uffici che risiedono nei locali stessi. Nella compilazione delle une e delle altre si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. da 292 a 296 e 409. Art. 391. Le delegazioni del tesoro, ricevute tali note e dichiarazioni, ne accertano la regolarità e la concordanza coi relativi conti correnti e quando non abbiano osservazioni da fare emettono il corrispondente ordine di pagamento. Notano poi la mensilità o la rata di cui si ordina il pagamento alla parte del debito dei relativi conti correnti, ed appostovi il suggello di ufficio, trasmettono gli ordini alla sezione di tesoreria o agli agenti che devono estinguerli, con un elenco in doppio esemplare, di cui uno è restituito per ricevuta. Dopo che gli ordini sono stati estinti, le delegazioni prendono nota dell'effettuato pagamento sui rispettivi conti correnti. Art. 392. Se le delegazioni del tesoro rilevino essere incorso errore materiale nelle note o nelle dichiarazioni, ne fanno la correzione. Quando le note contengono partite per le quali non esistono i relativi conti correnti, le delegazioni ne fanno la detrazione e limitano l'ordine di pagamento all'importo delle restanti partite; ed ove le dichiarazioni di nulla osta offrano discordanza coi relativi conti correnti, od irregolarità sostanziale, le rinviano a coloro che le rilasciarono per le opportune correzioni. Delle detrazioni e correzioni fatte, le delegazioni informano immediatamente i capi di ufficio che compilarono le note o le dichiarazioni. Art. 393. Ogni qualvolta dopo la spedizione delle note accada, per caso imprevisto, di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i capi di ufficio ne rendono subito informata la delegazione rispettiva per le necessarie disposizioni. Ove l'informazione della sospensione pervenga dopo effettuato il pagamento, le delegazioni del tesoro curano, quando ne abbiano il mezzo, o promuovono dagli uffici competenti, il ricupero delle somme indebitamente pagate. Art. 394. Le note nominative cogli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, e gli ordini collettivi dati dalle medesime sugli appositi moduli, quando non siano del tutto pagati dagli agenti pagatori residenti fuori del capoluogo di provincia, sono compresi nei versamenti che, essi agenti, hanno l'obbligo di fare nelle tesorerie per la somma realmente pagata e vengono trasmessi, giusta l'art. 232, alla delegazione del tesoro, la quale detrae le partite non pagate, prendendone nota nei relativi, conti correnti, e per esse rinvia agli stessi a genti altrettanti ordini individuali. Presso le sezioni di regia tesoreria le note e gli ordini collettivi possono rimanere fino alla scadenza del trimestre successivo a quello in cui furono emessi e non oltre la fine dell'esercizio. Scorsi tali termini sono portati nei rispettivi conti delle sezioni per l'importo realmente pagato. Per le quote tuttora dovute le delegazioni procedono come al comma precedente. Art. 395. Quando le sezioni di tesoreria vengono a conoscere che alcuna nota nominativa non possa o non debba essere pagata per l'intiera somma, la producono in contabilità anche prima dei termini fissati negli articoli precedenti sol- tanto per la somma pagata, ed informano la delegazione del tesoro del motivo per cui non può o non deve aver luogo il totale pagamento della nota. Art. 396. Alle scadenze delle rate delle pensioni, degli assegni vitalizi e degli assegni di aspettativa e di disponibilità, le delegazioni del tesoro emettono gli ordini di pagamento e, dopo averli annotati nei relativi conti correnti e scritturati in apposito registro, li trasmettono, con elenco in doppio esemplare, alle sezioni di r. tesoreria ed agli altri agenti pagatori. Art. 397. A richiesta degli interessati il ministro delle finanze può consentire che il pagamento degli ordini di pensione, oltre che dalle sezioni di regia tesoreria e dagli agenti indicati dall'art. 186, venga eseguito anche dalle casse di altri uffici governativi che abbiano da fare versamenti in tesoreria e, con le opportune garanzie, anche da enti privati. Art. 398. Le sezioni di regia tesoreria e gli altri uffici, enti ed agenti incaricati del pagamento delle pensioni e degli assegni di cui agli artt. 396 e 397, estinguono gli ordini, allegando a questi, quando la riscossione abbia luogo a mezzo di persona delegata, il certificato di vita del titolare. Per le pensioni e gli altri assegni esigibili dietro presentazione del certificato di iscrizione, gli uffici pagatori appongono su di questo, nell'apposita casella, il timbro a calendario con la dizione “pagato” od, in difetto, analoga dichiarazione col bollo di ufficio seguito dalla data e dalla firma. Effettuato il pagamento, le sezioni di r. tesoreria passano gli ordini alle delegazioni del tesoro per la scritturazione a credito. Gli altri uffici ed enti li pro- ducono, con apposito elenco, alle delegazioni medesime per le disposizioni di rimborso. Le delegazioni verificano se il pagamento è stato regolarmente eseguito dal- le sezioni di tesoreria e dagli agenti pagatori, scritturano gli ordini di uscita, li annotano a discarico nel registro di prenotazione e quindi li consegnano alle sezioni di r. tesoreria per i rimborsi agli agenti pagatori e per la compilazione delle contabilità mensili. I titoli riconosciuti irregolari vengono respinti a coloro che li hanno pagati. Art. 399. Gli altri ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, dati sugli appositi moduli, sono spediti alla sezione di tesoreria od agli agenti pagatori con elenco in doppio nel modo prescritto dall'art. 391. Art. 400. Per le spese fisse pagabili fuori del capoluogo di provincia sulla presentazione di speciali documenti, le delegazioni del tesoro, anziché‚ emettere gli ordini alle singole scadenze, possono, all'inizio dei pagamenti, trasmettere agli enti ed uffici incaricati una copia del conto corrente, quale autorizzazione di carattere continuativo per corrispondere le rate alle scadenze medesime. Avvenendo qualche variazione nelle spese suddette le delegazioni ne informano gli agenti pagatori i quali apportano sull'estratto del conto le conseguenti modificazioni. Gli estratti e le note di variazione dei medesimi sono spediti con elenco in doppio esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta. Venendo a cessare la partita, le delegazioni richiamano l'estratto del conto. Art. 401. Gli agenti pagatori, quando sono loro presentati i documenti prescritti, ne accertano la regolarità, provvedono al pagamento delle somme dovute in piena conformità all'estratto di conto corrente si fanno dare ricevuta, osservando le disposizioni del successivo art. 421 e poscia annotano sull'estratto stesso l'effettuato pagamento. Per le spese pagabili sulla produzione del certificato di iscrizione, gli agenti pagatori osservano, inoltre, le modalità prescritte col 2° comma dell'art. 398. Art. 402. Allorché‚ gli agenti della riscossione, nell'eseguire versamenti in tesoreria comprendono titoli di spesa da essi estinti in conformità dell'articolo prece dente, le delegazioni del tesoro, dopo aver riscontrato che la somma è dovuta e che i documenti e le quietanze sono regolari, stendono, in corrispondenza ai titoli prodotti, gli ordini di pagamento, li annotano sui conti correnti poi li passano alla sezione di regia tesoreria, che ne rimborsa l'importo agli agenti pagatori. I titoli riconosciuti irregolari sono detratti dal versamento e restituiti all'agente che li ha pagati. Art. 403. Agli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, ed ai documenti da prodursi alle medesime nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione dei creditori, o di costituzione di procuratore, sono applicabili le disposizioni degli articoli da 292 a 302 e 435. Art. 404. Nel caso di morte di alcuno dei creditori di spese fisse, le delegazioni del tesoro si fanno esibire i documenti prescritti dagli artt. da 298 a 300, secondo casi, liquidano le rate dovute e rilasciano gli ordini di pagamento, allegandovi il foglio di liquidazione e gli altri documenti previa descrizione sugli ordini stessi. Per quelle partite di spese fisse, come fitti, canoni, e simili, che non devono essere chiuse per causa di morte dell'intestatario, le delegazioni del tesoro, dopo aver provveduto al pagamento del rateo a favore degli eredi, promuovono dall'autorità competente la variazione delle partite medesime per la continuazione dei pagamenti agli aventi diritto. Art. 405. I capi delle delegazioni del tesoro sono responsabili personalmente dell'esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di pagamento, nonché‚ della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori, sono sottoposti alle disposizioni del titolo V, capo II del presente regolamento. Art. 406. Ove una o più rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamente pagate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione. Capo VI Ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. Art. 407. Mediante ordinativi diretti, pagabili dalla tesoreria in essi indicata, i ministri dispongono il pagamento delle spese di cui all'art. 63 della legge. Detti ordinativi vengono emessi con le condizioni e formalità prescritte per tutti gli altri titoli di spesa nel capo I, sezione II, del presente titolo e sono allibrati in appositi registri distintamente per capitoli. Gli ordinativi stessi, muniti del visto della Corte dei conti, sono da questa trasmessi alla direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene ritornato per ricevuta. La direzione generale suddetta trasmette gli ordinativi, pure con elenco in doppio esemplare, al controllore capo presso la tesoreria centrale o ai capi di delegazione del tesoro. Art. 408. Gli ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a seconda che essi importino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture. Gli ordinativi possono anche comprendere più somme da pagarsi ripartitamente a diversi creditori. Per le competenze al personale dello Stato essi possono riferirsi anche a più capitoli.
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